(massima n. 1)
Il dolo del delitto di associazione a delinquere č dato dalla coscienza e volontą di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, non č esclusa la responsabilitą per il reato associativo, ma la prova della volontą di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rinviato gli atti alla corte d'appello per una pił approfondita valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico in una ipotesi in cui era stata contestata l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ad un soggetto in correlazione alla partecipazione diretta ad un singolo episodio di importazione di sostanza stupefacente dall'estero).