(massima n. 1)
In materia di associazione per delinquere, se non sussiste la prova che i reati fine siano stati progettati dall'intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, dalla commissione dei singoli reati non può essere fatta discendere la responsabilità per l'appartenenza all'associazione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un'ordinanza di custodia cautelare in cui dalla mera partecipazione all'attività di occupazione di immobili di edilizia privata disabitati erano stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere).