(massima n. 1)
In tema di reati associativi, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione criminosa e una volta individuati elementi, anche indiziari (nella specie costituiti essenzialmente dalla partecipazione agli utili), sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno alle attività di detta associazione e, quindi, la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre poi anche la dimostrazione di quello che può essere stato il ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione stessa. La «partecipazione», infatti, per sua stessa natura, può realizzarsi nei modi più vari, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta neppure nella sentenza di condanna.