(massima n. 1)
Non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di pił reati funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione, ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, risponderą del reato di cui all'art. 416 cod. pen. anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori.