(massima n. 1)
Non è configurabile il vincolo della continuazione fra il delitto di associazione per delinquere ed i delitti programmati che siano poi effettivamente commessi in quanto mentre il primo è contraddistinto dall'accordo per la commissione di un programma criminoso generale e continuativo che trascende i singoli reati ed è punito indipendentemente dalla loro effettiva commissione perché costituisce di per sé un pericolo per l'ordine pubblico. Per aversi reato continuato non è sufficiente un generico programma di attività delinquenziale ma occorre che tutte le diverse azioni od omissioni siano comprese, fin dal primo momento, nei loro elementi essenziali nell'originario disegno criminoso.