(massima n. 1)
Il programma associativo di un'associazione per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenziale per la configurabilità della continuazione fra più reati, atteso che quest'ultima richiede la rappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un'associazione per delinquere non può costituire, di per sè sola, prova dell'unicità di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione.