(massima n. 1)
Il problema della configurabilitą della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilitą strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o pił reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identitą di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione č rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso il ricorrere dei presupposti del fenomeno della cosiddetta «contestazione a catena» fra reato associativo e reato-fine).