(massima n. 1)
È ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione. (Fattispecie nella quale la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato è stata ritenuta infondata perché basata unicamente sul rilievo che l'acquisto di sostanze stupefacenti era avvenuto mentre era in vita la associazione criminale e con il concorso degli aderenti alla associazione stessa).