(massima n. 1)
Il reato associativo, specie con riferimento all'attivitā di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata e complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non č ostativa alla configurabilitā del reato associativo neppure per la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalitā di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilitā all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attivitā criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo.