(massima n. 1)
È ravvisabile la costituzione in associazioni per delinquere di due famiglie, intese come tali per parentela, affinità, amicizia, legami clientelari dei membri, le quali conducano per tempo indeterminato una faida sanguinaria, l'una contro l'altra. Difatti va distinta la vendetta, quale movente di un delitto contro la persona, dalla programmazione di delitti indeterminati nel numero e nelle occasioni da commettere indiscriminatamente in danno dei membri dell'opposta fazione, ancorché ognuno si colleghi ad un precedente attribuito agli avversari. In tal caso ciascun delitto, proprio in quanto il fatto rispetto al quale costituisce una ritorsione non è inatteso nel genere, ancorché non preveduto nella specie, può essere sintomo di un programma intorno al quale è stretto il vincolo di tutti i membri di una delle due fazioni. (Ha tuttavia precisato la Corte che non è possibile attribuire il reato associativo a taluno solo perché legato alla famiglia da vincoli di sangue o di pregressa amicizia, senza la prova della partecipazione a singoli fatti delittuosi).