(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente che alcuni soggetti, in numero superiore a tre, si accordino tra loro allo scopo di commettere più delitti mediante un patto stabile e permanente, diretto al perseguimento di fini illeciti comuni a tutti gli associati, senza che risulti necessaria un'organizzazione gerarchica. Peraltro, i compartecipi di un'associazione a delinquere, priva di struttura gerarchica, non possono — per ciò solo — essere ritenuti “promotori” od “organizzatori” ai sensi del primo comma dell'art. 416 c.p., in assenza di una specifica contestazione, in punto di fatto, circa il ruolo dagli stessi effettivamente svolto all'interno dell'associazione criminale.