(massima n. 2)
La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti e non è, dunque, applicabile nel contratto di apertura di credito bancario a termine, in cui, ai sensi dell'art. 1845 c.c., il recesso della banca prima della scadenza del termine è possibile per giusta causa o quando sia stato previsto dalle parti.