(massima n. 2)
Per il delitto di riduzione in schiavitù la cui permanenza sia cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 2003 n. 228 (misure contro la tratta di persone) la quale ne ha devoluto la cognizione al giudizio del tribunale in composizione collegiale in relazione ai fatti commessi successivamente a quella data, la competenza in appello, che ha carattere funzionale, appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. (Annulla in parte con rinvio, App. Catanzaro, 24/11/2008).