(massima n. 1)
In materia di reato associativo, una chiamata in correità soggettivamente ed intrinsecamente attendibile per uno specifico reato-fine preclude, ove non confermata da altri elementi di prova, l'affermazione di responsabilità penale per quello specifico fatto, ma può essere utilizzata, se adeguatamente corroborata, ai fini dell'accertamento della partecipazione al reato associativo.