(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203 č configurabile anche quando la condotta č finalizzata ad agevolare una pluralitā di diverse associazioni mafiose. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato l'aggravante a persona che, quale appartenente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p., aveva effettuato plurime cessioni di armi a due associazioni di tipo mafioso in "guerra" tra loro).