(massima n. 1)
Il reato di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa pignorata da parte del proprietario che ne sia anche custode rientra nella previsione dell'art. 388, comma quarto, c.p., e non gią dell'art. 334 dello stesso codice, che si riferisce infatti ai vincoli sulla cosa derivanti dal sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autoritą amministrativa.