(massima n. 1)
La particolare natura degli interessi protetti dagli artt. 388 comma secondo e 574 c.p., i quali vanno oltre la sfera privata del genitore, mal si concilia con il principio della alternativitą della querela e impone invece che al genitore sia consentito di agire in sede penale ove la tutela civilistica sia risultata inadeguata.