(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), è configurabile tutte le volte che l'agente ponga in essere, con consapevole volontà, una condotta diversa da quella disposta dal giudice, così ledendo il bene giuridico protetto. L'elemento psicologico del reato rimane integrato dalla cosciente volontà di eludere il provvedimento senza che sia richiesto alcun fine specifico. (Nel caso, il custode di un'azienda commerciale sottoposta a sequestro giudiziario, ex art. 676 c.p.c., aveva depositato le somme ricavate dalla gestione aziendale su un libretto bancario intestato a suo nome anziché su libretto vincolato all'ufficio procedente, come disposto nel provvedimento del giudice: il reato è stato ritenuto sussistente nonostante la regolarità della gestione).