(massima n. 1)
Non sussiste il reato previsto dall'art. 388, quinto comma, c.p. nell'ipotesi in cui il custode di cose sottoposte a pignoramento ometta il trasporto dei beni dal luogo in cui sono custoditi a quello dell'incanto, perché a ciò deve provvedere, ai sensi dell'art. 536, primo comma, c.p.c., l'incaricato della vendita, cui incombe l'obbligo specifico di eseguire il trasporto anche in assenza del custode.