(massima n. 1)
Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, approvazione di un progetto di costruzione da parte dell'autoritā competente), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l'invocabilitā dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia, e rimane applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e ss. c.c., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilitā del suo verificarsi (nella specie, diniego di detta approvazione), ove la volontā delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione.