(massima n. 1)
La condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, previsto dall'art. 388, commi terzo e quarto c.p., è integrata, tra le altre ipotesi, dalla sottrazione della cosa sottoposta a vincolo, sicché il semplice allontanamento del soggetto dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni, non dà luogo a responsabilità penale a tale titolo. (Fattispecie relativa al caso di proprietario-custode di cui all'art. 388, quarto comma).