(massima n. 1)
Il custode di cosa pignorata, pur quando il pignoramento sia stato effettuato ad istanza di un organo della pubblica amministrazione, non risponde di alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 334 c.p. (riguardando questo, nella sua attuale formulazione, soltanto le cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo), e neppure, in caso di omissione di atti del proprio ufficio, del reato di cui all'art. 328 c.p., potendosi, in detta ultima ipotesi, configurare a suo carico soltanto il reato (perseguibile a querela), di cui all'art. 388, comma quinto, c.p., specificamente previsto per il caso di rifiuto, omissione o ritardo di un atto del proprio ufficio da parte di chi sia stato nominato custode di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.