(massima n. 1)
Nella sottrazione di beni sottoposti al vincolo del pignoramento, del sequestro giudiziario o del sequestro conservativo, affidati alla custodia di persona diversa dal proprietario, occorre distinguere tre diverse ipotesi. La prima č quella che avviene ad opera esclusiva del proprietario ad insaputa del custode, e che č punita a norma dell'art. 388, comma terzo, c.p., salva l'eventuale responsabilitā del custode, a titolo autonomo, per agevolazione colposa ex art. 335 c.p.; la seconda si riferisce alla sottrazione materialmente operata dal proprietario con tolleranza e consenso del custode, che integra la fattispecie di cui alla seconda parte del comma quarto dell'art. 388, di cui risponde il custode in base al principio stabilito dall'art. 40, comma secondo, c.p., salva la possibilitā di accordare al proprietario una diminuzione della pena ex art. 117 c.p.; la terza, infine, concerne il caso in cui la sottrazione avvenga con la partecipazione attiva sia del custode sia del proprietario, punibile a titolo di compartecipazione piena, ex art. 110 c.p.