(massima n. 1)
Risponde del reato di cui all'art. 388, comma quinto, c.p., il custode di beni pignorati che non si fa trovare nel luogo ove si trovano custoditi i beni staggiti, nell'ora e nel giorno fissato per l'accesso e il trasporto degli stessi, comunicato mediante tempestivo avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata, contravvenendo al disposto degli artt. 536 c.p.c. e 24 e 25 del Regolamento per l'istituto Vendite Giudiziarie approvato con D.M. 20 giugno 1960.