(massima n. 1)
Non realizza la fattispecie di cui all'art. 388, comma 5, c.p. il debitore-custode di bene pignorato che, dichiarato fallito, abbia provveduto a far inserire la res pignorata nell'inventario del fallimento e, restando custode della stessa, abbia poi omesso di consegnarla all'ufficiale giudiziario recatosi presso di lui per l'attuazione della procedura esecutiva individuale. L'omissione del custode non č, in tal caso contraria ai doveri d'ufficio, ma costituisce invece un effetto della sentenza dichiarativa del fallimento che, da un lato determina l'improcedibilitā ope legis della procedura esecutiva individuale (art. 51 della legge fall.), dall'altro lato impone l'inclusione del bene nella massa fallimentare ed il dovere di custodire la res a garanzia della par condicio creditorum.