(massima n. 1)
Il fallimento del debitore non determina l'automatica rimozione del vincolo imposto con il sequestro sui beni a garanzia del credito, con la conseguenza, al fine della configurabilitą del reato ex art. 388 c.p., che il custode dei suddetti beni mantiene le sue funzioni fino a quando non subentra l'amministrazione fallimentare (ovvero fino all'apposizione dei sigilli o, in difetto, finché il curatore fallimentare non redige l'inventario dei beni, prendendo in consegna i beni sequestrati).