(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 388, comma quarto, c.p., non č escluso dall'illegittimitā del pignoramento, non essendo consentito al privato di eludere il vincolo giudiziale sulla cosa oggetto della condotta criminosa se non quando il giudice civile ne abbia dichiarato l'inefficacia, accogliendo i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un pignoramento eseguito su apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell'attivitā di medico, impignorabili ai sensi dell'art. 514, comma primo, n. 4, c.p.c.).