(massima n. 1)
In ipotesi di previsione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1184 c.c., tale termine costituisce condizione dell'azione e, pertanto, č sufficiente che sia compiuto al momento della decisione. A tale stregua, il principio dell'inesigibilitā del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato, in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo al momento di decidere consente di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda, con conseguente rigetto della medesima qualora il termine in questione non sia a quel tempo ancora maturato.