(massima n. 1)
La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nell'ambito della procedura per il recupero di spese giudiziarie, promossa dall'autoritą amministrativa (intendenza di finanza) costituisce un'ipotesi di reato punita dall'art. 334 c.p. e non dal successivo art. 388, e quindi perseguibile di ufficio. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha affermato che da una corretta esegesi della L. 24 novembre 1981 n. 689, che ha modificato i due articoli succitati, emerge la volontą del legislatore di sancire la perseguibilitą a querela dei reati, che offendano esclusivamente interessi dei privati, e quella ex officio delle fattispecie di reato nelle quali le persone offese siano lo Stato o gli altri enti pubblici).