(massima n. 1)
Il provvedimento di reintegrazione del possesso pronunciato dal pretore a norma degli artt. 703 ss. c.p.c. costituisce misura cautelare a difesa del possesso, diretta, non soltanto a ripristinare il possesso a favore del soggetto che ne sia stato spogliato, ma anche ad assicurare tale possesso, interinalmente, per tutta la durata del processo civile. Commette, pertanto, il reato di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. colui che, coattivamente costretto a reintegrare nel possesso della utenza di un canale televisivo altro soggetto, in virtù di interdetto pretorio, in pendenza di giudizio, mediante una qualsiasi azione, realizzi a suo favore la riappropriazione delle apparecchiature e degli impianti di trasmissione, già disattivati dall'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando in contrario che la effettuata disattivazione abbia comportato difformità dalle precise modalità di attuazione disposte dal pretore, poiché al fine di assicurare il divieto di ragion fattasi, l'ordinamento predispone idonei rimedi nelle sedi delle opposizioni di rito e di merito alla esecuzione e non consente che il fine di realizzare una pretesa propria — che si assume violata — realizzi, anche per altro verso, l'effetto di impedire la esecuzione di un provvedimento del giudice civile.