(massima n. 1)
La sottrazione, da parte del custode, di cose sottoposte a pignoramento su istanza dell'erario, o della pubblica amministrazione in genere, esula dalla previsione dell'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) restando regolata, quantunque non espressamente elencata, dall'art. 334 c.p. che contempla il reato, perseguibile d'ufficio, di sottrazione o danneggiamento di beni sottoposti a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autoritą giudiziaria.