(massima n. 1)
In materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), deve ritenersi che, la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) non determina l'automatica rimozione del vincolo imposto sui beni con il pignoramento. Perché tale effetto si verifichi (con la conseguenza del venir meno della configurabilitą del reato ex art. 388 c.p. nell'ipotesi di cui alla fattispecie nella quale il nominato ometta di farsi trovare nel luogo indicato dall'ufficiale giudiziario) occorre infatti l'accertamento ed un provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari estinto il processo esecutivo.