(massima n. 1)
La condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, previsto dall'art. 388, comma terzo, c.p., č integrata, tra le altre ipotesi, dalla sottrazione della cosa sottoposta a custodia, il che implica la prova dello spostamento della cosa (amotio) da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione, mentre il semplice allontanamento del soggetto (nella specie, del custode) dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni, non dā luogo a responsabilitā penale a tale titolo, salva la eventuale configurabilitā di altre ipotesi criminose in relazione alla mancata osservanza dei doveri incombenti sul custode.