(massima n. 1)
In tema di sottrazione di cose pignorate (art. 388 c.p.), non esclude la configurabilitā del reato il fatto che il debitore, nominato altresė custode dei beni pignorati, non fosse presente al momento della notifica dell'ingiunzione. In tal caso, infatti, l'ingiunzione, che ha proprio la finalitā di rendere edotto il debitore del vincolo di indisponibilitā che grava sui beni pignorati, č rivolta alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, c.p.c. alle quali viene pure consegnato un avviso per il debitore. Detto adempimento č idoneo a far presumere che l'atto verrā portato a conoscenza dello stesso debitore il quale non potrā successivamente contestarne la conoscenza, a meno che non dimostri l'esistenza di vizi che inficino la validitā della notifica.