(massima n. 1)
Non sussiste concorso formale fra il reato di cui all'art. 388 c.p. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall'art. 216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi č identitā fra la condotta e l'evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolo di indisponibilitā che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale e nell'altro ad una procedura esecutiva collettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha revocato la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 388 c.p. e ordinato l'esecuzione di quella di assoluzione in ordine al delitto di cui all'art. 216, primo comma, l. fall., pronunciate nei confronti del medesimo imputato).