(massima n. 1)
In tema di sottrazione di cose pignorate, eventuali cause di nullitą od inefficacia del pignoramento non rilevano ai fini della sussistenza del reato, qualora non intervenga una pronuncia del giudice che ne accerti la sussistenza. (Nella specie il ricorrente, custode non proprietario dei beni pignorati, aveva sostenuto che la sottrazione era avvenuta a causa del legittimo ritiro dei beni, concessi in leasing al debitore, da parte della societą proprietaria ).