(massima n. 1)
Sussiste il reato di cui all'art. 388, comma terzo, c.p. anche nel caso in cui il debitore, cui sono stati pignorati beni affidatigli in custodia, li sostituisca con altri, diversi da quelli originariamente pignorati, ancorché di valore pecuniario equivalente. (La Corte ha osservato che la norma penale vuole tutelare non soltanto la generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore, ma anche la persistenza di uno specifico vincolo giudiziale sui beni sottratti o dispersi, che non può essere eluso né surrettiziamente aggirato fin quando il giudice civile non ne dichiari l'eventuale inefficacia).