(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di elusione di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma secondo, c.p., non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ma è necessario un comportamento attivo ovvero commissivo del soggetto diretto a frustrare o quanto meno a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento giudiziale, ciò perché la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico appositamente predisposte. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, poiché l'imputato si era limitato a non ottemperare all'ordine del pretore di rimuovere la rete di recinzione per ripristinare il precedente compossesso degli altri condomini, è stato ritenuto che il fatto non sussiste).