(massima n. 1)
Per la punibilità dell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 388, comma primo, c.p., è necessario che il soggetto non ottemperi all'ingiunzione di eseguire una sentenza di condanna che abbia imposto un obbligo civile, integrando tale condotta una condizione obiettiva di punibilità. Per sentenza di condanna, pur interpretando tale espressione nella generale accezione di qualunque provvedimento emesso in sede giurisdizionale, deve intendersi una decisione di merito pronunciata in base ad una plena cognitio. Non può, invece, farsi rientrare in tale locuzione una decisione provvisoria applicativa semplicemente di una misura cautelare, tanto più che l'elusione dell'esecuzione di un tale provvedimento è prevista espressamente come elemento costitutivo di altra fattispecie criminosa, quella di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto integrare non l'ipotesi criminosa di cui al primo comma dell'art. 388 c.p., ma quella di cui al secondo comma del medesimo articolo, l'inottemperanza alla inibitoria della fabbricazione e commercializzazione di una specialità medicinale disposta dal tribunale con sentenza provvisoriamente esecutiva nell'ambito di una controversia civile).