(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. (Sub specie della elusione di un provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa del possesso), quando la situazione che realizza lo spoglio abbia carattere permanente e continuativo e allo spoliator subentri l'avente causa che sia consapevole dello spoglio, il provvedimento di reintegrazione nel possesso ha effetto anche nei suoi confronti. Ciò si ricava dall'art. 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e dall'art. 1146 c.c. che contempla gli istituti della successione e della accessione nel possesso e pertanto rende eseguibile anche nei confronti del subentrante il provvedimento giudiziale interdettuale. (Il principio è stato affermato in relazione allo spoglio da parte del titolare di un'emittente televisiva, attraverso l'emissione di onde perturbatrici del possesso di un canale sul quale trasmetteva altra emittente, con creazione di interferenze, in una fattispecie in cui la titolare dell'emittente interferente era subentrato — quale affittuario dell'azienda — altra persona che aveva continuato le trasmissioni perturbatrici.