(massima n. 1)
Integra gli estremi del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale (art. 388 comma secondo cod. proc. pen.) e non quelli della contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., che ha carattere residuale, la condotta di chi si avvicini al centro abitato nel quale hanno dimora il coniuge ed i figli, eludendo il provvedimento del giudice che aveva vietato tale avvicinamento.