(massima n. 1)
Il plausibile e giustificato motivo, che possa scriminare il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori, anche se non deve configurare l'esimente dello stato di necessitā, č atto a costituire valida causa di esclusione della colpevolezza solo quando sia stato determinato dalla volontā di esercitare il diritto dovere di tutela dell'interesse del minore, in una concreta nuova situazione sopravvenuta, che non abbia potuto, per il momento del suo avverarsi o per il suo carattere meramente transitorio, essere devoluta al giudice per la sua opportuna, eventuale modifica del provvedimento.