(massima n. 1)
Poiché il secondo comma dell'art. 388 c.p., come si evince dal tenore letterale e dalla ratio della disposizione, è diretto a sanzionare i comportamenti contrari agli interessi relativi alla educazione, alla cura ed alla custodia del minore, la tutela penale non può essere estesa ai provvedimenti patrimoniali consequenziali al provvedimento di affidamento, che non concernono l'affidamento in sè e le sue modalità stabilite dal giudice.