(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di dolosa mancata esecuzione di un provvedimento del giudice che concerna l'affidamento di minori, la condotta cosiddetta «elusiva» deve essere intesa come comprensiva di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, che non esige né scaltrezza di sorta o subdola moralitą né richiede che la pretesa di attuazione dell'ordine del giudice debba essere avanzata nei modi e nelle forme della minacciata esecuzione degli ordini di fare, secondo il rito processuale civile, bastando anche il semplice rifiuto del soggetto obbligato alla istanza verbale o scritta del privato interessato.