(massima n. 1)
Il genitore affidatario di un minore, specie nei confronti dell'altro genitore, non può disporre unilateralmente dei compiti a lui affidati delegando altri al loro svolgimento, ma deve accordarsi col coniuge, pur sempre esercente la potestà parentale, circa le modalità specifiche dell'adempimento, eventualmente chiedendo al giudice una modifica del provvedimento. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il genitore - recatosi secondo l'orario stabilito dal tribunale presso la moglie affidataria per riconsegnare la figlia e non avendo trovato detta moglie - avesse violato il provvedimento giudiziale concernente la riconsegna per essersi rifiutato di lasciare la minore a persona estranea).