(massima n. 1)
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, qualora il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore secondo le prescrizioni stabilite dal giudice, viene a trovarsi in una concreta situazione di difficoltą determinata dalla resistenza del minore, ed essendo egli nello stesso tempo tenuto a garantire la crescita serena ed equilibrata del minore a norma dell'art. 155, comma terzo, c.c., ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela all'interesse preminente del minore, ove tale interesse, per la naturale fluiditą di ogni situazione umana, non sia potuto essere tempestivamente portato alla valutazione del giudice civile. Ne consegue che, ai fini della sussistenza del dolo, occorre stabilire da parte del giudice penale se il genitore affidatario, nell'impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal minore, sia stato eventualmente mosso dalla necessitą di tutelare l'interesse morale e materiale del minore medesimo, soggetto di diritti e non mero oggetto di finalitą esecutive perseguite da altri.