(massima n. 1)
Pur dovendosi ritenere che, di regola, la semplice inattività non possa costituire la condotta «elusiva» dei provvedimenti del giudice in materia di affidamento di minori, prevista come reato dall'art. 388, secondo comma, c.p., deve tuttavia riconoscersi la configurabilità di tale reato quando, richiedendosi da parte del soggetto tenuto all'osservanza degli obblighi ingiunti con taluno dei suddetti provvedimenti una certa attività collaborativa, questa venga ingiustificatamente negata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver posto in luce il «ruolo centrale che assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l'altro genitore», ha affermato che: «Il rifiuto di fatto opposto dal genitore affidatario alla richiesta - verbale o scritta - dell'altro genitore di esercitare il diritto di visita dei figli concreta l'elusione del provvedimento giurisdizionale che regolamenta tale rapporto, proprio perché l'atteggiamento omissivo dell'obbligato finisce con il riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi stessi gli incontri col genitore non affidatario perché non sensibilizzati ed educati al rapporto con costui dall'altro genitore.