(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli minori - statuito dal giudice nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi - non integra gli estremi di cui all'art. 388, comma 2, c.p., in quanto detta previsione, concernendo la mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di «affidamento di minori o di altre persone incapaci», attiene ai rapporti personali e non a quelli economici del provvedimento emesso in sede di separazione; ne consegue che solo gli obblighi relativi ai primi assumono rilevanza penale ove vincolati. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresģ precisato che la mancata corresponsione dell'assegno da parte dell'obbligato puņ integrare il diverso delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570 c.p. - ove l'inadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario).