(massima n. 1)
Il trasferimento all'estero del coniuge affidatario di un minore non integra, di per sé, gli estremi del delitto di cui all'art. 388 c.p., per violazione degli obblighi concernenti il diritto di visita dell'altro genitore, poiché la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con L. n. 64 del 1994, attribuisce al coniuge affidatario di un minore il diritto di stabilire la propria residenza all'estero; ne consegue che il diritto di visita del genitore non affidatario gode di una tutela affievolita, potendo egli esigere l'immediato rientro in patria del minore soltanto in presenza di violazioni del diritto di affidamento o custodia, ed in difetto, potendo unicamente chiedere che gli sia garantito l'effettivo esercizio del diritto di visita, anche attraverso una ridefinizione delle relative modalitą. (Mass. redaz.).