(massima n. 1)
Nel caso in cui le parti pattuiscano un termine per l'adempimento e poi un secondo termine (che proroga il primo), se alla scadenza di questo esse non manifestano volontà di recedere dal contratto o, comunque, disinteresse ai rispettivi adempimenti, deve presumersi che il ritardo rispetto al secondo termine è stato tollerato dai contraenti, con la conseguenza che le reciproche obbligazioni sono rimaste senza un termine per adempiere, per cui ciascuno dei creditori può, in forza dell'art. 1183 c.c., pretendere immediatamente la prestazione dovutagli per la quale era trascorso il termine contrattuale per l'adempimento, nel qual caso il ritardo del debitore, trascorso il tempo materiale necessario per l'esecuzione, può essere apprezzato come inadempimento colpevole.